Articolo 1
Costituzione, denominazione, durata.
1.1 -
1.2 -
1.3 -
1.4 -
Articolo 2
Sede legale e sedi secondarie
2.1 -
2.2 -
Articolo 3
Finalità
3.1 -
3.2 -
• promuovere la tutela e la salvaguardia degli animali randagi in particolar modo dei cani;
3.3 -
• soccorrere, assistere e ricollocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati;
3.4 -
-
4.7-
• di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
5.4 -
• osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
5.6 -
• Assemblea degli aderenti;
6.2 -
• Il Collegio dei Revisori dei Conti;
6.3 -
• l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
7.6 -
• compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
8.6 -
• ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
9.3 -
• elegge tra i suoi componenti il Presidente
• ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
• da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
13.2 -
• contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
13.3 -
• promuovere interventi concreti per la prevenzione del randagismo e l'abbandono di essi;
• intervenire contro l'esportazione e l'importazione di animali esotici;
• promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per la salvaguardia degli animali randagi.
• realizzare e gestire gratuitamente anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, luoghi adibiti all'accoglienza degli animali randagi e maltrattati;
• organizzare corsi gratuiti di educazione civica per un sano e corretto rapporto di convivenza tra animali e uomini;
• collaborare e partecipare alle attività di associazioni che abbiamo e perseguano finalità analoghe
3.5 -
Articolo 4
Aderenti all’associazione
4.1 -
4.2 -
4.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e del presente statuto.
4.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
4.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
4.2.4 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
4.3 -
4.4 -
4.5 -
4.6 – La qualifica di aderente si perde per:
-
-
-
-
4.8 -
Articolo 5
Diritti e doveri degli aderenti
5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
5.2 -
5.3 -
• all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
• di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
• di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
• di accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione;
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
5.5 -
• contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
• versare il contributo associativo annuale stabilito dall’Assemblea;
• svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.
Articolo 6
Organi sociali dell'Associazione
6.1 -
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente.
• Il Collegio dei Garanti.
Articolo 7
Assemblea degli aderenti
7.1 – L’assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
7.2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
7.3 -
7.4 -
• l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
• l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
7.5 -
• eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
• eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
• approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
• ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
• approvare il regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
• fissare l’ammontare del contributo associativo.
7.7 -
7.8 -
7.9 -
7.10 -
7.11 -
7.12 -
7.13 -
7.14 -
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
8.1 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 Consiglieri, nominati dall’Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.
8.2 -
8.3 -
8.4 -
8.4.1 -
8.4.2 -
8.4.3 -
8.4.4 -
8.4.5 -
8.4.6 -
8.5 -
• predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
• eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
• nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
• accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
• deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
• assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
• istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
• nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
8.7 -
Articolo 9
Presidente
9.1 -
9.2 -
• dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
• può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
• presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo;
• convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
• conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
9.4 -
Articolo 10
Collegio dei Revisori dei Conti
10.1 -
10.2 -
• esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
• agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
• può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
• riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.
Articolo 11
Collegio dei Garanti
11.1 -
11.2 -
• giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Articolo 12
Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione.
Articolo 13
Patrimonio ed Entrate
13.1 -
• donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
• contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
• fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.
Articolo 14
Esercizio sociale e Bilancio
14.1 -
14.2 -
14.3 -
14.4 -
Articolo 15
Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell’associazione
15.1 -
15.2 -
15.3 -
Articolo 16
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460